DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020

Qui il decreto completo in gazzetta

Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali. 
 
  1. All'articolo 177, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.  152,  dopo  le  parole  «delle  direttive  comunitarie,  in
particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte  le  seguenti:
«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le  parole  da
«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia»  sono  aggiunte
le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali
per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la
competitivita' a lungo termine dell'Unione». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152, dopo le parole:  «beni  da  cui  originano  i  rifiuti,»
inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»; 
  3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine
di rafforzare il riutilizzo, la  prevenzione,  il  riciclaggio  e  il
recupero dei rifiuti, con  uno  o  piu'  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Conferenza unificata, sono istituiti,  anche  su  istanza  di  parte,
regimi di responsabilita' estesa  del  produttore.  Con  il  medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di  responsabilita'  estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto  dell'articolo  178-ter,  e
sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione  dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali
prodotti e la successiva gestione  dei  rifiuti,  la  responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o  importi  prodotti  (produttore
del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una  responsabilita'  estesa   del
produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'  estesa
del produttore di cui agli  articoli  217  e  seguenti  del  presente
decreto. 
  2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
  3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti  con
i decreti  di  cui  al  comma  1  prevedono  misure  appropriate  per
incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e  la  produzione  di  rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorita'  di  cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo  177.  Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo,  la  produzione  e  la
commercializzazione di prodotti  e  componenti  dei  prodotti  adatti
all'uso  multiplo,  contenenti  materiali   riciclati,   tecnicamente
durevoli  e  facilmente  riparabili  e  che,  dopo  essere  diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei  rifiuti.  Le
misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero  ciclo  di  vita  dei
prodotti,  della  gerarchia  dei  rifiuti  e,  se  del  caso,   della
potenzialita' di riciclaggio multiplo. 
  4. I decreti di cui al comma 1: 
    a)   tengono   conto   della   fattibilita'   tecnica   e   della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi  sanitari,
ambientali  e  sociali,  rispettando  l'esigenza  di  assicurare   il
corretto funzionamento del mercato interno; 
    b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne  derivano  ed  includono
l'obbligo di mettere a  disposizione  del  pubblico  le  informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo; 
    c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 
  5. Nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di  responsabilita'  estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del  comma  1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita la Conferenza unificata.». 
  4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' inserito il seguente: 
  «Art.  178-ter   (Requisiti   generali   minimi   in   materia   di
responsabilita'  estesa  del  produttore).   -   1.   I   regimi   di
responsabilita'  estesa  del   produttore   rispettano   i   seguenti
requisiti: 
    a) definizione dei ruoli  e  delle  responsabilita'  di  tutti  i
pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere  di  riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul  mercato  nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di  prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali  e,  ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; 
    b) definizione in  linea  con  la  gerarchia  dei  rifiuti  degli
obiettivi di gestione dei rifiuti,  volti  a  conseguire  almeno  gli
obiettivi quantitativi rilevanti per  il  regime  di  responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di  cui
al  presente  decreto  ed  alle   direttive   94/62/CE,   2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  e
definiscono,  ove  opportuno,  altri   obiettivi   quantitativi   e/o
qualitativi considerati rilevanti per il  regime  di  responsabilita'
estesa del produttore; 
    c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle  informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta  e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti,  specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8; 
    d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio  di  equita'  e
proporzionalita'   in   relazione   alla   quota   di    mercato    e
indipendentemente dalla loro provenienza; 
    e) assicurazione che i produttori del  prodotto  garantiscano  la
corretta informazione  agli  utilizzatori  del  loro  prodotto  e  ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei  rifiuti,  i  centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i  sistemi  di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della  dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di  rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 
  2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
    a) una copertura geografica della rete di  raccolta  dei  rifiuti
corrispondente alla  copertura  geografica  della  distribuzione  dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree  in  cui  la  raccolta
stessa  e  gestione  dei  rifiuti  sono  piu'  proficue  e   fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti  anche
nelle zone piu' svantaggiate; 
    b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del
produttore; 
    c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4,  per
valutare: 
      1. la loro gestione finanziaria,  compreso  il  rispetto  degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
      2. la qualita' dei dati raccolti e  comunicati  in  conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE)  n.
1013/2006; 
    d)  pubblicita'  delle  informazioni  sul   conseguimento   degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera  b),  e,
nel caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  in  materia  di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su: 
      1. proprieta' e membri; 
      2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti  per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;