DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/2020
Qui il decreto completo in gazzetta
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.
1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole «delle direttive comunitarie, in
particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte le seguenti:
«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le parole da
«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono sostituite dalle
seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia» sono aggiunte
le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali
per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la
competitivita' a lungo termine dell'Unione».
2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, dopo le parole: «beni da cui originano i rifiuti,»
inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»;
3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e' sostituito dal seguente:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine
di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte,
regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e
sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali
prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore
del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del
produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa
del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente
decreto.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con
i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per
incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti
all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente
durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le
misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei
prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della
potenzialita' di riciclaggio multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari,
ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono
l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.».
4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i
pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli
obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli
obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o
qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e
proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e
indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la
corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti
corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta
stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche
nelle zone piu' svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per
valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e,
nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
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